A parziale rettifica della precedente ordinanza n. 49/2024 il divieto di transito, sia veicolare che pedonale, sul guado provvisorio in caso di allerta rossa l’ordinanza nr 51 dispone che:
Il divieto si applica a tutti i veicoli, compresi i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e i mezzi adibiti alla raccolta differenziata.
L’accesso al guado alternativo sito in adiacenza al ponte in oggetto quale attraversamento sia pedonale che veicolare, con le seguenti modalità:
- Senso unico alternato a vista con precedenza ai mezzi in uscita dalla località Braia
- la velocità massima consentita è di 10 km/h;
- è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 30 metri tra i veicoli;
- è vietato il transito in caso di scarsa visibilità o di condizioni meteorologiche avverse, in particolare in presenza di pioggia, nebbia o ghiaccio.
- In caso di emissione di allerta meteo di livello rosso da parte della Regione Liguria, il guado sarà vietato al transito sia veicolare che pedonale.
- Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5