A parziale rettifica della precedente ordinanza n. 49/2024 il divieto di transito, sia veicolare che pedonale, sul guado provvisorio in caso di allerta rossa l’ordinanza nr 51 dispone che:

Il divieto si applica a tutti i veicoli, compresi i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di soccorso e i mezzi adibiti alla raccolta differenziata.

L’accesso al guado alternativo sito in adiacenza al ponte in oggetto quale attraversamento sia pedonale che veicolare, con le seguenti modalità:

  1. Senso unico alternato a vista con precedenza ai mezzi in uscita dalla località Braia
  2. la velocità massima consentita è di 10 km/h;
  3. è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 30 metri tra i veicoli;
  4. è vietato il transito in caso di scarsa visibilità o di condizioni meteorologiche avverse, in particolare in presenza di pioggia, nebbia o ghiaccio.
  5. In caso di emissione di allerta meteo di livello rosso da parte della Regione Liguria, il guado sarà vietato al transito sia veicolare che pedonale.
  6. Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5

Leggi/scarica l’ORDINANZA nr. 51/2024  – “Parziale rettifica ordinanza n. 49/2024 divieto di transito veicolare e pedonale in località Braia e prescrizioni di accesso al guado alternativo”