Provvedimenti degli Organi di Indirizzo Politico

Gli organi di indirizzo politico del Comune di Cairo Montenotte sono il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunali.

Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunali e gli atti del Sindaco, le ordinanze e i decreti sindacali, vengono pubblicati all’albo pretorio online e sono liberamente consultabili:

VAI ALL’ALBO PRETORIO ONLINE

Successivamente alla pubblicazione all’albo restano disponibili alla consultazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Atti degli organi di indirizzo politico:

VAI ALLA SEZIONE TRASPARENTE

Per maggiori informazioni

La competenza in tema di supporto amministrativo e di collaborazione più stretta con gli organi di indirizzo politico nonché della pubblicazione degli atti all’albo pretorio online è del Settore Affari Generali

Affidamento di lavori, forniture e servizi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta.
Ai sensi della normativa vigente i dati sono pubblicati nella sotto-sezione “bandi di gara e contratti”:

VAI ALLA SOTTO-SEZIONE “BANDI DI GARA E CONTRATTI”

Accordi stipulati dall’Amministrazione

Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche: le deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale sono pubblicate all’albo pretorio online.

VAI ALL’ALBO PRETORIO ONLINE

Successivamente alla pubblicazione all’albo gli atti di Consiglio e Giunta Comunale restano disponibili alla consultazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Atti degli organi di indirizzo politico:

VAI ALLA SEZIONE TRASPARENTE

Pubblicazione ai sensi del combinato disposto da:
Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Articolo 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.
Comma 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Legge 06/11/2012 n.190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
Articolo 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Vai al sito Normattiva per consultare la legislazione vigente

Pagina aggiornata il 02/11/2023